ART. 8
Elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel
Consiglio e nella Giunta
Le modalità di elezione sono deliberate dal Consiglio di
Dipartimento e prevedono, ove presenti, la rappresentanza dei
collaboratori ed esperti linguistici.
Le elezioni dei rappresentanti, sia nel Consiglio che nella Giunta,
del personale tecnico-amministrativo e dei
collaboratori ed esperti linguistici sono valide qualora
ad esse partecipi almeno il 30 degli aventi diritto.
Nel caso in cui non si raggiunga il quorum l'elezione viene
reiterata una volta; nel caso di ulteriore invalidità dell'elezione
la categoria relativa non verrà rappresentata. Gli eletti durano in
carica tre anni.
ART. 9 Elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio e
nella Giunta
I rappresentanti degli studenti nel Consiglio e nella Giunta durano
in carica un anno e non possono essere rieletti per più di una volta
consecutiva. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti si
svolgono nel mese di ottobre. Le modalità di elezione sono
deliberate dal Consiglio di Dipartimento. Ogni studente può
esprimere il voto per l'elezione della rappresentanza presso un solo
Consiglio di Dipartimento.
Le elezioni danno luogo alla nomina del numero di rappresentanti previsti qualora ad esse partecipino almeno il 10% degli aventi diritto; in caso contrario il numero degli eletti si riduce in proporzione al numero degli effettivi votanti.
Link a
Chakrabarti, Amit
Chang, Richard
Chazelle, Bernard
Chen, Hubie
Chen, Jianer
Codenotti, Bruno
Crescenzi, Pierluigi
Czumaj,Artur
Dantsin,Evgeny